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Servizio civile "sostitutivo" riconosciuto per le graduatorie del MIUR

La Corte di di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 2 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile sostitutivo, ossia quello degli obiettori di coscienza, espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio. Secondo la Cassazione, che ha respinto un ricorso del MIUR, il “servizio civile”, nella specie espletato dal docente, è equiparato, quanto ai diritti, al servizio di leva e, secondo l’art. 485, c. VII, D.Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Per quanto riguarda il servizio civile universale, il D.Lgs. 40/2017 prevede già all'art. 18, comma 4, che «Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, [...] è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche». Inoltre il servizio civile universale rientra nei periodi per i quali si può richiedere il riscatto dei contributi previdenziali con la pace contributiva 2020, che permette di coprire eventuali periodi di buchi contributivi riscattando fino ad un massimo di 5 anni di contributi compresi nel periodo tra il primo versamento contributivo e l’ultimo.

marzo 6, 2020 nella Esperienze, Giovani e rappresentanza, Normativa e progetti, Storia del SC | Permalink

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