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ANPAL definisce stato di disoccupazione, che si applica anche per il servizio civile
Con la circolare n.1/2019 del 23 luglio scorso, ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha fornito le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26). Il D.L. 4/2019 ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, riferita a coloro che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, oppure che siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia rispettivamente pari o inferiore a € 8.145 annui o € 4.800 annui. Tra le attività lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro, ci sono anche i tirocini, borse di studio e il servizio civile. L'art. 16 del D.Lgs. 40/2017 ricorda infatti come «il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità».
luglio 31, 2019 nella Giovani e rappresentanza, Normativa e progetti, Riforma SC, Storia del SC | Permalink
Commenti
Cosa giustissima, finalmente
Scritto da: Mauro | 02/ago/2019 17:07:06
Sembra anche a me una precisazione correttissima
Scritto da: Mara | 04/ago/2019 17:29:18